Il Tribunale di Sorveglianza

Competenze

Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte di appello di Caltanissetta.

 

E’ organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari.

Opera con un collegio formato da quattro componenti:

  • Il Presidente
  • un Magistrato di sorveglianza relatore, competente in base alla distribuzione di competenze prestabilite con tabelle, oggetto di apposita approvazione dal C.S.M.
  • due esperti.

Le udienze si svolgono nel contraddittorio delle parti ovvero con la presenza del difensore e del rappresentante della Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta. In talune ipotesi, l’interessato può partecipare personalmente.

I provvedimenti sono resi con ordinanza in camera di consiglio, impugnabili con ricorso in Cassazione.

Il Tribunale di sorveglianza è organo di primo grado in relazione alla valutazione della pericolosità sociale del condannato definitivo, al fine di determinare la possibilità di concedere una delle misure alternative alla detenzione tra quelle previste dalla L. n. 354/1975 (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà), nonché dal D.P.R. 309/1990 (affidamento in prova in casi particolari, detto anche affidamento terapeutico).

È competente a decidere sulle istanze di riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.).

Il Tribunale di sorveglianza agisce anche quale organo di secondo grado in relazione ai provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza sulle seguenti materie:

  • permessi premio e di necessità,
  • liberazione anticipata,
  • espulsione dallo Stato,
  • esecuzione della pena presso il domicilio (L. 199/2010 e successive modifiche),
  • reclami giurisdizionali avverso provvedimenti disciplinari adottati dall’amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti (art. 35 bis e art. 69 comma 6 lett. a, legge 354/75),
  • reclami giurisdizionali per violazione da parte dell’amministrazione penitenziaria delle norme penitenziarie da cui derivi grave e attuale pregiudizio all’esercizio dei diritti (art. 35 bis e art. 69 comma 6 lett. b, legge 354/75),
  • rimedi risarcitori conseguenti alla violazione da parte dell’amministrazione penitenziaria dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in conseguenza di condizione della detenzione che configurano un trattamento inumano o degradante (art. 35 bis, art. 35 ter e art. 69 comma 6 lett. b, legge 354/75).

Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per Cassazione.

Udienze

Le udienze si tengono il venerdì secondo calendario.